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Detrazione Irpef 36% e 55%: i chiarimenti della Circolare n. 19/E/2012 in vista di UNICO 2012
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Detrazione Irpef 36% e 55%: i chiarimenti della Circolare n. 19/E/2012 in vista di UNICO 2012
Dall’Agenzia delle Entrate le risposte ad alcuni quesiti posti dai contribuenti in merito alle detrazioni Irpef del 36% per le ristrutturazioni edilizie e del 55% per il risparmio energetico degli edifici
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, mediante la formula di risposte a quesiti, ha fornito chiarimenti su alcune detrazioni, deduzioni e agevolazioni Irpef da far valere in UNICO 2012. Alcune di queste hanno riguardato le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo (36%) e per il risparmio energetico degli edifici (55%).
LA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Tra i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, numerosi sono stati quelli sulla detrazione Irpef del 36% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In particolare, è stato precisato che la soppressione dell’obbligo di comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, disposta dal D.L. n. 70/2011 (Decreto Sviluppo 2011) è valida per tutti i lavori iniziati nel 2011, anche prima del 14.05.2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 70/2011). E’ necessario, tuttavia, indicare i dati identificativi dell’immobile in dichiarazione dei redditi (mod. UNICO PF/2012).
In base alla nuova normativa (D.L. n. 70/2011), inoltre, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicante la data di inizio lavori ed attestante la circostanza che gli interventi eseguiti rientrano tra quelli agevolabili, è richiesta tra i documenti da acquisire e conservare, solo se la normativa edilizia non prevede alcun titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi agevolati dalla normativa fiscale. Non è sostitutiva dell’abrogato obbligo di invio della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara.
Per fruire della detrazione in parola, poi, non è più necessario indicare distintamente in fattura il costo della manodopera, non solo per le spese sostenute nel 2011, ma anche per quelle sostenute negli anni precedenti (principio del “favor rei”).
In relazione agli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali, poi, per fruire della detrazione è sufficiente che il singolo condomino acquisisca la certificazione dell’amministratore del condominio il quale in essa dichiari:
di avere assolto tutti gli obblighi necessari per beneficiare dell’agevolazione;
di avere gli originali della documentazione necessaria;
l’ammontare della spesa riferibile al singolo condomino.
Il singolo condomino deve inserire nella dichiarazione dei redditi il solo codice fiscale del condominio, senza riportare i dati catastali dell’immobile, che saranno, invece, indicati dall’amministratore nel quadro AC della propria dichiarazione.
In caso di vendita dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, infine, ildiritto a fruire delle quote residue della detrazione Irpef del 36% si trasferisce “per i rimanenti periodi d’imposta, salvo accordi delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare” (art. 4, D.L. n. 201/2011). Ciò vale anche in caso di cessione a titolo gratuito (donazione).
LA DETRAZIONE IRPEF DEL 55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO DELL’EDIFICIO
La Circolare n. 19/E del 1° giugno 2012 chiarisce che l’obbligo di indicazione separata del costo della manodopera in fattura non è più necessario anche per fruire della detrazione del 55%delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico dell’edificio.
Anche in questo caso, la soppressione dell’obbligo vale non solo per le spese sostenute nel 2011, mapure per quelle sostenute negli anni precedenti (principio del “favor rei”).
Analogamente a quanto avviene per il 36%, inoltre, in caso di vendita dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, il diritto a fruire delle quote residue della detrazione Irpef del 55% si trasferisce “per i rimanenti periodi d’imposta, salvo accordi delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare” (art. 4, D.L. n. 201/2011). Ciò vale anche in caso di cessione a titolo gratuito (donazione).
LE NOVITÀ DEL DECRETO SVILUPPO 2012
Si precisa che il Decreto Sviluppo 2012 (D.L. n. 83 del 22.06.2012, in vigore dal 26.06.2012), hainnalzato la percentuale di detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 36% al 50% dalla data di entrata in vigore del decreto (26 giugno 2012) e fino al 30 giugno 2013. E’ stata innalzata anche da € 48.000 a € 96.000 la spesa massima su cui calcolare la detrazione, sempre fino al 30 giugno 2013.
Per le spese di riqualificazione energetica degli edifici già esistenti, invece, fino al 31.12.2012resta ancora valida la percentuale di detrazione del 55%. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, poi, questi interventi – che secondo quanto stabilito dal Dl n. 201/2011 sarebbero dovuti confluire nella disciplina delle ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis del Tuir), con detrazione, quindi, del 36% – saranno anch’essi detraibili per il 50%, fermi restando gli importi massimi di detrazione attualmente in vigore, diversi a seconda del tipo di intervento.
Fonte: Fiscoetasse.com
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, mediante la formula di risposte a quesiti, ha fornito chiarimenti su alcune detrazioni, deduzioni e agevolazioni Irpef da far valere in UNICO 2012. Alcune di queste hanno riguardato le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo (36%) e per il risparmio energetico degli edifici (55%).
LA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Tra i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, numerosi sono stati quelli sulla detrazione Irpef del 36% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In particolare, è stato precisato che la soppressione dell’obbligo di comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, disposta dal D.L. n. 70/2011 (Decreto Sviluppo 2011) è valida per tutti i lavori iniziati nel 2011, anche prima del 14.05.2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 70/2011). E’ necessario, tuttavia, indicare i dati identificativi dell’immobile in dichiarazione dei redditi (mod. UNICO PF/2012).
In base alla nuova normativa (D.L. n. 70/2011), inoltre, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicante la data di inizio lavori ed attestante la circostanza che gli interventi eseguiti rientrano tra quelli agevolabili, è richiesta tra i documenti da acquisire e conservare, solo se la normativa edilizia non prevede alcun titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi agevolati dalla normativa fiscale. Non è sostitutiva dell’abrogato obbligo di invio della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara.
Per fruire della detrazione in parola, poi, non è più necessario indicare distintamente in fattura il costo della manodopera, non solo per le spese sostenute nel 2011, ma anche per quelle sostenute negli anni precedenti (principio del “favor rei”).
In relazione agli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali, poi, per fruire della detrazione è sufficiente che il singolo condomino acquisisca la certificazione dell’amministratore del condominio il quale in essa dichiari:
di avere assolto tutti gli obblighi necessari per beneficiare dell’agevolazione;
di avere gli originali della documentazione necessaria;
l’ammontare della spesa riferibile al singolo condomino.
Il singolo condomino deve inserire nella dichiarazione dei redditi il solo codice fiscale del condominio, senza riportare i dati catastali dell’immobile, che saranno, invece, indicati dall’amministratore nel quadro AC della propria dichiarazione.
In caso di vendita dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, infine, ildiritto a fruire delle quote residue della detrazione Irpef del 36% si trasferisce “per i rimanenti periodi d’imposta, salvo accordi delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare” (art. 4, D.L. n. 201/2011). Ciò vale anche in caso di cessione a titolo gratuito (donazione).
LA DETRAZIONE IRPEF DEL 55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO DELL’EDIFICIO
La Circolare n. 19/E del 1° giugno 2012 chiarisce che l’obbligo di indicazione separata del costo della manodopera in fattura non è più necessario anche per fruire della detrazione del 55%delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico dell’edificio.
Anche in questo caso, la soppressione dell’obbligo vale non solo per le spese sostenute nel 2011, mapure per quelle sostenute negli anni precedenti (principio del “favor rei”).
Analogamente a quanto avviene per il 36%, inoltre, in caso di vendita dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, il diritto a fruire delle quote residue della detrazione Irpef del 55% si trasferisce “per i rimanenti periodi d’imposta, salvo accordi delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare” (art. 4, D.L. n. 201/2011). Ciò vale anche in caso di cessione a titolo gratuito (donazione).
LE NOVITÀ DEL DECRETO SVILUPPO 2012
Si precisa che il Decreto Sviluppo 2012 (D.L. n. 83 del 22.06.2012, in vigore dal 26.06.2012), hainnalzato la percentuale di detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 36% al 50% dalla data di entrata in vigore del decreto (26 giugno 2012) e fino al 30 giugno 2013. E’ stata innalzata anche da € 48.000 a € 96.000 la spesa massima su cui calcolare la detrazione, sempre fino al 30 giugno 2013.
Per le spese di riqualificazione energetica degli edifici già esistenti, invece, fino al 31.12.2012resta ancora valida la percentuale di detrazione del 55%. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, poi, questi interventi – che secondo quanto stabilito dal Dl n. 201/2011 sarebbero dovuti confluire nella disciplina delle ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis del Tuir), con detrazione, quindi, del 36% – saranno anch’essi detraibili per il 50%, fermi restando gli importi massimi di detrazione attualmente in vigore, diversi a seconda del tipo di intervento.
Fonte: Fiscoetasse.com
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