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ACE in Unico 2012 e contributi previdenziali INPS
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ACE in Unico 2012 e contributi previdenziali INPS
Con il provvedimento del 18/05/2012 l’Agenzia ha uniformato le istruzioni del modello Unico SC 2012 alle disposizioni in materia di ACE previste dal DM 14/03/2012
Come noto, con il cd Decreto “Salva Italia” (DL 201/2011 conv. in L. 214/2011) il legislatore ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese. In particolare, vengono premiate quelle aziende che incrementano il proprio patrimonio con aumenti di capitale sia mediante versamenti in denaro sia trattenendo gli utili in azienda. In pratica, l’ACE permette la deducibilità dal reddito d’impresa (IRPEF/IRES) degli incrementi patrimoniali immessi nell’impresa sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci (ragguagliati ad anno) o di utili accantonati a riserva (diverse da quelle non disponibili).
Per il primo triennio di applicazione dell’agevolazione (2011-2013 per i soggetti con esercizio solare) il rendimento nozionale si determina mediante l’applicazione dell’aliquota del 3% alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
LE ULTIME NOVITÀ SU ACE NELLE ISTRUZIONI PER UNICO E PER I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
I principi e le norme di tali disposizioni sono state attuate dal D.M. 14/03/2012 e successivamente integrate dal provvedimento delle Entrate del 18/05/2012, che ha uniformato le istruzioni del modello Unico SC 2012 alle indicazioni del succitato DM. In particolare, il patrimonio netto 2011:
viene assunto al netto riserve per acquisto di azioni proprie
include l’utile o la perdita di esercizio.
Inoltre, secondo le nuove istruzioni, in considerazione del fatto che in taluni casi la determinazione del patrimonio netto risente del calcolo dell’ imposta che è influenzata a sua volta dall’ agevolazione ACE. Si ritiene quindi che, per esigenze di semplificazione, il contribuente debba includere nel patrimonio netto l’utile o la perdita dell’ esercizio determinati ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto dell’ effetto dell’ agevolazione ACE.
Ancora, tra i chiarimenti forniti nel corso della diretta MAP dello scorso 31/05/2012, l’amministrazione finanziaria ha precisato che :
nel calcolo del limite di patrimonio netto va considerata anche la perdita civilistica
l’utile realizzato nel 2011 ed accantonato a riserva nel 2012, rileva ai fini ACE con riferimento al 2012, e quindi in Unico 2013.
L’INPS, infine, con la recente circolare 90/2012 ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione della base imponibile contributiva da parte soggetti che beneficiano dell’agevolazione “ACE”.
In particolare, viene stabilito che la base imponibile contributiva va assunta al lordo dell’agevolazione, indipendentemente dalla tipologia di soggetto.
Pertanto, si assume quale base imponibile previdenziale:
per la ditta individuale: il reddito d’impresa indicato nel quadro RF (non influenzato dall’ACE)
per il socio di società di persone: la somma tra la quota di reddito attribuita (quadro RH) + quota ACE (rigo RS37, col. 11) utilizzata dalla società a riduzione del reddito d’impresa
per il socio di srl (non in trasparenza): il reddito della società (rigo RN6, col. 2) in proporzione alla percentuale di partecipazione agli utili (a prescindere dall’effettiva percezione). La base imponibile previdenziale risulta al lordo dell’ACE (indicata a col. 3 di rigo RN6)
Fonte: Fiscoetasse.com
Come noto, con il cd Decreto “Salva Italia” (DL 201/2011 conv. in L. 214/2011) il legislatore ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese. In particolare, vengono premiate quelle aziende che incrementano il proprio patrimonio con aumenti di capitale sia mediante versamenti in denaro sia trattenendo gli utili in azienda. In pratica, l’ACE permette la deducibilità dal reddito d’impresa (IRPEF/IRES) degli incrementi patrimoniali immessi nell’impresa sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci (ragguagliati ad anno) o di utili accantonati a riserva (diverse da quelle non disponibili).
Per il primo triennio di applicazione dell’agevolazione (2011-2013 per i soggetti con esercizio solare) il rendimento nozionale si determina mediante l’applicazione dell’aliquota del 3% alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
LE ULTIME NOVITÀ SU ACE NELLE ISTRUZIONI PER UNICO E PER I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
I principi e le norme di tali disposizioni sono state attuate dal D.M. 14/03/2012 e successivamente integrate dal provvedimento delle Entrate del 18/05/2012, che ha uniformato le istruzioni del modello Unico SC 2012 alle indicazioni del succitato DM. In particolare, il patrimonio netto 2011:
viene assunto al netto riserve per acquisto di azioni proprie
include l’utile o la perdita di esercizio.
Inoltre, secondo le nuove istruzioni, in considerazione del fatto che in taluni casi la determinazione del patrimonio netto risente del calcolo dell’ imposta che è influenzata a sua volta dall’ agevolazione ACE. Si ritiene quindi che, per esigenze di semplificazione, il contribuente debba includere nel patrimonio netto l’utile o la perdita dell’ esercizio determinati ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto dell’ effetto dell’ agevolazione ACE.
Ancora, tra i chiarimenti forniti nel corso della diretta MAP dello scorso 31/05/2012, l’amministrazione finanziaria ha precisato che :
nel calcolo del limite di patrimonio netto va considerata anche la perdita civilistica
l’utile realizzato nel 2011 ed accantonato a riserva nel 2012, rileva ai fini ACE con riferimento al 2012, e quindi in Unico 2013.
L’INPS, infine, con la recente circolare 90/2012 ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione della base imponibile contributiva da parte soggetti che beneficiano dell’agevolazione “ACE”.
In particolare, viene stabilito che la base imponibile contributiva va assunta al lordo dell’agevolazione, indipendentemente dalla tipologia di soggetto.
Pertanto, si assume quale base imponibile previdenziale:
per la ditta individuale: il reddito d’impresa indicato nel quadro RF (non influenzato dall’ACE)
per il socio di società di persone: la somma tra la quota di reddito attribuita (quadro RH) + quota ACE (rigo RS37, col. 11) utilizzata dalla società a riduzione del reddito d’impresa
per il socio di srl (non in trasparenza): il reddito della società (rigo RN6, col. 2) in proporzione alla percentuale di partecipazione agli utili (a prescindere dall’effettiva percezione). La base imponibile previdenziale risulta al lordo dell’ACE (indicata a col. 3 di rigo RN6)
Fonte: Fiscoetasse.com
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