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IMU ABITAZIONI - La circolare 3 DF 2012

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In corso IMU ABITAZIONI - La circolare 3 DF 2012

Messaggio Da Antonio Lun Lug 02, 2012 4:20 pm

Uscita venerdì la circolare nel Ministero con tutti i dettagli sulla nuova imposta sugli immobili IMU. Vediamo le regole applicabili alle abitazioni.

Ricordiamo innazitutto che sono soggetti all’imposta municipale Unica IMU sugli immobili, istituita dal decreto 16/2012 "SalvaItalia" convertito nella legge 44/2012 :
i proprietari
i titolari di diritto reale come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sullo stesso
i locatari degli immobili concessi in locazione finanziaria,
gli ex coniugi affidatari della casa coniugale.
LE ALIQUOTE IMU E LE DETRAZIONI, IL CALCOLO E I VERSAMENTI

Per calcolare l'imposta sui i fabbricati abitativi (categoria catastale A, esclusi gli A10) e per gli immobili C/2 (ad esempio cantine e soffitte), C/6 (come i box auto) e C/7 (tettoie) la rendita catastale va moltiplicata per 168 al fine di ottenere la base imponibile. Su questo importo si applica l’aliquota del tributo, che viene decisa dal Comune in cui si trova l ’immobile, entro i vincoli fissati dalla legge. In particolare

• per l’abitazione principale e le sue pertinenze (una per categoria catastale – C/2, C/6 e C/7),l’aliquota base è lo 0,4%, Si ricorda però il diritto dei Comuni di aumentarla o diminuirla dello 0,2% (da un minimo dello 0,2% ad un massimo dello 0,6%).
• Per altri immobili non sede di abitazione la legge fissa l’aliquota allo 0,76%. I Comuni potranno abbassarla fino allo 0,46% oppure incrementarla fino all’1,06 per cento.

Questo importo va anche rapportato all'anno ossia va tenuto conto che può essere ridotto proporzionalmente per i mesi di permanenza effettiva nella casa se l’acquisto o il trasferimento è avvenuto nel corso del 2012 . A esempio per un acquisto effettuato il 1° marzo l'importo calcolato con l'aliquota va diviso per dodici e moltiplicato per 10 (i mesi di effettiva proprietà del fabbricato. si ricorda che i periodi nel mese di oltre 15 giorni valgono come 1 mese intero) .

L’imposta dovuta è da suddividere poi in due rate del 50% ciascuna , o per la prima casa, in tre rate ciascuna del 33,33% del totale , fatto salvo in entrambi i casi il conguaglio finale per eventuali modifiche di aliquote decise dai Comuni .

LE DETRAZIONI

Per l’abitazione principale è prevista una detrazione fissa di 200 euro (che i Comuni possono elevare, fino ad arrivare ad azzerare l’imposta dovuta ma in questo caso,non potranno innalzare le aliquote). La detrazione non è legata al reddito.
Alla detrazione fissa per tutti si aggiunge la detrazione di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, che risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell’abitazione principale. le famiglie ne hanno diritto a a prescindere che il figlio sia fiscalmente a carico del genitore o meno.
Le detrazioni per i figli valgono di fatto per un massimo di 8 figli infatti non potranno comunque superare i 400 euro e vanno comunque anch’essse rapportate ai mesi effettivi di fruibilità, ad esempio: un figlio nato il 9 aprile, dà diritto a una detrazione pari ai 9/12 di 50 euro. Nove sono, infatti, i mesi che intercorrono fra aprile (conteggiato perché il periodo dia “presenza” del figlio nel mese si è protratta per 21 giorni) e dicembre.

QUANDO E COME SI PAGA

Ordinariamente, il versamento dell’Imu a regime è previsto in un unico versamento il 16 giugno o 2 rate di pari importo al 16 giugno e 16 dicembre. Solo per le prime case le tre scadenze sono invece 16 giugno, 16 settembre, 16 dicembre.
Per il 2012 però vi è un regime transitorio per cui:

non c’è la possibilità di pagare tutto entro il 18 giugno (il 16 è sabato)
le prime rate vanno calcolate sulla base delle aliquote di legge (0,4% o 0,76%), con conguaglio entro il 17 dicembre (il 16 è domenica). Ciò è dovuto al fatto che entro il 30 settembre 2012, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento del tributo e le delibere relative ad aliquote e detrazioni e inoltre entro il 10 dicembre 2012, anche le le aliquote base potrebbero essere modificate con Dpcm, per assicurare il gettito originariamente previsto.
Il versamento per la prima e seconda rata va effettuato con F24 in banca distinguendo con due diversi codici tributo la quota di spettanza al Comune e quella per lo Stato. La distinzione non opera però per la prima casa . E’ anche possibile utilizzare subito in compensazione i crediti Irpef risultanti dal 730/2012.
Dal prossimo 1° dicembre, sarà poi disponibile un apposito bollettino postale per il quale si attende il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

CHIARIMENTI SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE SUE PERTINENZE AI FINI IMU

L’abitazione principale è quella (iscritta o iscrivibile in Catasto) nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. E’ una sola, infatti se i componenti del nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti dello stesso Comune, l’aliquota agevolata dello 0,4% si applicherà a comunque a un solo immobile.
Riguardo alle pertinenze, (sono tali quelle accatastate come C/2, C/6 e C/7), la circolare si sofferma sul concetto di “una per categoria” e, soprattutto, sul “massimo di tre”. La limitazione opera anche nel caso l’abitazione e la pertinenza (o le pertinenze) sono iscritte come un’unica unità. Perciò, se, ad esempio, la soffitta e la cantina, entrambe classificabili in C/2, sono accatastate unitamente all’abitazione principale, il contribuente può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza, classificata come C/6 o C/7.

Sottolineiamo infine, che per la suddivisione delle detrazioni associate all’abitazione principale tra più soggetti aventi diritto non contano le quote di possesso dell’immobile. Così, ad esempio, 2 persone che hanno un immobile in comproprietà, di cui uno possiede il 30% e l’altro il 70%, dove entrambi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, hanno diritto a 100 euro di detrazione ciascuno (200 euro – la detrazione complessiva – divisa per 2); indipendentemente, perciò, dalle quote di possesso.


Fonte: Fiscoetasse.com
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