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Spese di manutenzione: trattamento fiscale e contabile
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Spese di manutenzione: trattamento fiscale e contabile
Per il calcolo del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria, dal 2012 va considerato il costo complessivo dei beni risultante al 01/01 dal registro dei beni ammortizzabili.
Come noto, le spese di "manutenzione" sono quelle sostenute per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali onde garantire la loro vita utile prevista, nonché la capacità e la produttività originarie.
Tali spese costituiscono, quindi, componenti negativi di competenza del periodo in cui sono sostenute e vanno pertanto imputate alla voce B.7) di Conto economico tra i costi d’esercizio.
Per saperne di più scarica la Circolare del Giorno n. 96 del 7.5.2013
Manutenzioni ordinarie
L’art. 102, comma 6 del TUIR, disciplina espressamente il trattamento fiscale da riservare alle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, “che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono”.
In particolare, a seguito del cd decreto “Semplificazioni fiscali” (DL 16/2012), dal 2012 (per i soggetti con esercizio solare) le suddette spese di manutenzione ordinaria sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo risultante, al 01/01 dell’esercizio, dal registro beni ammortizzabili.
Ne consegue, quindi, che dal 2012:
i beni acquistati in corso d’anno, non rilevano ai fini del plafond, in quanto non presenti all’inizio dell’esercizio; il loro valore dovrà essere considerato, se presenti al 01/01/2013, per il calcolo delle spese di manutenzione deducibili nel 2013;
i beni ceduti in corso d’anno, rilevano ai fini del plafond per il loro intero valore, in quanto presenti al 01/01 dell’esercizio.
Inoltre, resta fermo che:
in caso di imprese neo costituite, per il 1° esercizio occorre far riferimento al costo complessivo dei beni risultante alla fine dell’esercizio;
se la durata dell’esercizio è inferiore o superiore a 12 mesi l’importo deducibile va ragguagliato alla durata dell’esercizio;
l'eventuale eccedenza (risultante dalla differenza tra le spese di competenza e il limite del 5%) è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi.
Manutenzioni straordinarie
Le spese di manutenzione straordinaria, sostenute per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti ai cespiti esistenti, si concretizzano:
in un incremento significativo di capacità, produttività o sicurezza;
in un prolungamento della vita utile dei cespiti.
Per le spese portate ad incremento del costo del bene (capitalizzate), la deduzione fiscale è effettuata sulla base dell’ammortamento previsto per il bene, applicando lo specifico coefficiente al costo storico dello stesso aumentato delle spese di manutenzione straordinaria.
Pertanto, l’intero ammontare delle spese di manutenzione imputate ad incremento del bene concorrono al calcolo della quota di ammortamento, ancorché il bene sia completamente ammortizzato (come precisato nella CM 98/00 e ribadito nella CM 10/05 e CM 27/05). Tuttavia, se per effetto della spesa di manutenzione aumenta la vita utile del bene, occorre procedere alla modifica del piano di ammortamento e calcolare lo stesso sulla base di tale maggiore utilità futura; il “minor” ammortamento conseguente è riconosciuto anche ai fini fiscali.
Come noto, le spese di "manutenzione" sono quelle sostenute per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali onde garantire la loro vita utile prevista, nonché la capacità e la produttività originarie.
Tali spese costituiscono, quindi, componenti negativi di competenza del periodo in cui sono sostenute e vanno pertanto imputate alla voce B.7) di Conto economico tra i costi d’esercizio.
Per saperne di più scarica la Circolare del Giorno n. 96 del 7.5.2013
Manutenzioni ordinarie
L’art. 102, comma 6 del TUIR, disciplina espressamente il trattamento fiscale da riservare alle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, “che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono”.
In particolare, a seguito del cd decreto “Semplificazioni fiscali” (DL 16/2012), dal 2012 (per i soggetti con esercizio solare) le suddette spese di manutenzione ordinaria sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo risultante, al 01/01 dell’esercizio, dal registro beni ammortizzabili.
Ne consegue, quindi, che dal 2012:
i beni acquistati in corso d’anno, non rilevano ai fini del plafond, in quanto non presenti all’inizio dell’esercizio; il loro valore dovrà essere considerato, se presenti al 01/01/2013, per il calcolo delle spese di manutenzione deducibili nel 2013;
i beni ceduti in corso d’anno, rilevano ai fini del plafond per il loro intero valore, in quanto presenti al 01/01 dell’esercizio.
Inoltre, resta fermo che:
in caso di imprese neo costituite, per il 1° esercizio occorre far riferimento al costo complessivo dei beni risultante alla fine dell’esercizio;
se la durata dell’esercizio è inferiore o superiore a 12 mesi l’importo deducibile va ragguagliato alla durata dell’esercizio;
l'eventuale eccedenza (risultante dalla differenza tra le spese di competenza e il limite del 5%) è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi.
Manutenzioni straordinarie
Le spese di manutenzione straordinaria, sostenute per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti ai cespiti esistenti, si concretizzano:
in un incremento significativo di capacità, produttività o sicurezza;
in un prolungamento della vita utile dei cespiti.
Per le spese portate ad incremento del costo del bene (capitalizzate), la deduzione fiscale è effettuata sulla base dell’ammortamento previsto per il bene, applicando lo specifico coefficiente al costo storico dello stesso aumentato delle spese di manutenzione straordinaria.
Pertanto, l’intero ammontare delle spese di manutenzione imputate ad incremento del bene concorrono al calcolo della quota di ammortamento, ancorché il bene sia completamente ammortizzato (come precisato nella CM 98/00 e ribadito nella CM 10/05 e CM 27/05). Tuttavia, se per effetto della spesa di manutenzione aumenta la vita utile del bene, occorre procedere alla modifica del piano di ammortamento e calcolare lo stesso sulla base di tale maggiore utilità futura; il “minor” ammortamento conseguente è riconosciuto anche ai fini fiscali.
Fonte: FiscoeTasse.com
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