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Le nuove detrazioni per figli a carico

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In corso Le nuove detrazioni per figli a carico

Messaggio Da Antonio Ven Mag 17, 2013 4:13 pm

La legge di stabilità 2013 ha ritoccato verso l'alto gli importi delle detrazioni fiscali per figli a carico. In particolare, il comma 483 va a modificare l'art. 12, comma 1, lett. c) del Tuir, fissando in euro 950 la detrazione base per ciascun figlio a carico, importo elevato a 1.220 euro se il figlio è di età inferiore a tre anni; se poi il figlio è portatore di handicap i predetti importi sono aumentati di 400 euro.
Ricordiamo che il testo precedente stabiliva tali importi rispettivamente a 800, 900 e 220 euro 1.

Dunque un piccolo aiuto, che arriva dopo sei anni dal varo dei precedenti parametri (finanziaria 2007), quando furono reintrodotte le detrazioni d'imposta per familiari a carico in luogo delle deduzioni dalla base imponibile (c.d. no-tax family area). Tuttavia gli importi di tali detrazioni sono solo teorici, in quanto essi andranno rapportati al reddito Irpef attraverso una relazione di proporzionalità inversa 2.

In particolare, nel caso della detrazione base, per il primo figlio il beneficio decresce con una pendenza dell'uno per cento (si perde un euro di detrazione ogni 100 euro di incremento di reddito); tale pendenza diminuisce leggermente all'aumentare dei figli (es. per tre figli 0,76% per ciascuno di essi). Conseguentemente l'importo effettivo di cui beneficeranno i nuclei familiari sarà generalmente diverso (cioè inferiore) a quello teorico: ad esempio, per un figlio e 10.000 euro di reddito la detrazione effettiva sarà pari a 850 euro.

La detrazione deve essere essere ripartita al 50% tra entrambi i genitori, ovvero spetta – previo accordo – interamente al genitore che ha il reddito più elevato. Quest'ultima previsione tende ad evitare il fenomeno della c.d. “incapienza”, vale a dire l'incapacità di un coniuge di sfruttare interamente la propria parte di detrazione a motivo del fatto di non avere un debito Irpef (ad esempio, poiché si ha un reddito basso e già si sta beneficiando di altre detrazioni, come quelle per spese produzione reddito di cui all'art. 13 Tuir 3);
in tal caso lo spostamento dell'intera detrazione verso il coniuge con il reddito più elevato consente spesso di evitare l'incapienza, ma l'importo effettivo di cui si verrà a beneficiare risulterà in tal caso minore (poiché l'intera detrazione viene calcolata in ragione inversa al maggior reddito) di quello che si sarebbe potuto avere se anche il genitore col minor reddito non fosse stato incapiente.

Ricordiamo inoltre che la speciale ulteriore detrazione pari ad euro 1.200 spettante in presenza di almeno quattro figli a carico non è trasferibile interamente in testa ad un genitore per il solo fatto dell'incapienza, ma occorre che uno dei coniugi sia a carico dell'altro (famiglia monoreddito) 4.

Da quanto premesso ne consegue che l'importo effettivo della detrazione per figli a carico di cui ogni famiglia potrà beneficiare si potrà conoscere con certezza solo alla fine dell'anno, e che tale importo potrebbe anche essere diverso tra nuclei ad eguale numerosità ed eguale reddito familiare complessivo, dipendendo principalmente – a parità di figli - dai separati importi dei redditi dei coniugi e dal livello di incapienza di ogni singolo coniuge. Ciò fa emergere una delle principali criticità della nostra Irpef, vale a dire una disparità di trattamento che si genera per un mero fatto matematico, in relazione alla rigida previsione riguardo alle modalità del computo dell'imposta, da effettuarsi separatamente sui redditi del marito e della moglie 5.

Simulazioni su alcune situazioni-tipo familiari

Ci accingiamo pertanto ad ipotizzare il beneficio fiscale effettivo (rispetto al 2012) risultante in tale materia a seguito delle recenti modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2013, effettuando delle simulazioni su alcune situazioni-tipo familiari.

Prenderemo in esame quattro esempi di numerosità familiare: marito e moglie con rispettivamente 1, 2, 3 e 4 figli, tutti sopra i tre anni.
Esamineremo otto livelli di reddito familiare, compresi tra 10.000 e 150.000 euro. A loro volta, tali tipologie familiari saranno differenti per natura reddituale e per contributo dei coniugi alla formazione del reddito familiare.
In particolare avremo:

nuclei con reddito da lavoro dipendente (art. 49 Tuir),
nuclei con reddito libero professionale (art. 53 Tuir)
nonché nuclei con reddito di impresa (art. 55 Tuir).
Quanto all'apporto dei coniugi alla formazione del reddito, i nuclei saranno suddivisi in tre gruppi:

monoreddito,
bireddito tipo 1 (marito e moglie apportano ciascuno il 50% del reddito familiare complessivo),
bireddito tipo 2 (un coniuge apporta ¾ del reddito complessivo e l'altro il rimanente ¼).
Per ognuna di tali situazioni, singolarmente considerate, calcoleremo il beneficio delle nuove detrazioni per figli a carico, inteso come maggiore importo fruibile rispetto al 2012. I risultati di tale simulazione sono esposti nell'allegata tabella n. 1.
Si tenga inoltre conto che – per uniformità nello sviluppo dei conteggi - si è posta la condizione che in caso di incapienza anche parziale di un coniuge, l'intera detrazione venga automaticamente assegnata all'altro coniuge 6.

Dal provvedimento legislativo preso in esame i contribuenti potrebbero attendersi - in linea di massima - benefici più elevati per i nuclei con redditi bassi e maggiore numerosità familiare, nonché un eguale vantaggio a parità di reddito familiare e di numero di figli a carico. Di fatto ciò non sempre accade. In generale si riscontra che il beneficio fiscale è maggiore per le famiglie plurireddito piuttosto che per le monoreddito; inoltre, a causa dell'incapienza, talvolta nuclei con redditi bassi e/o maggiore numerosità familiare (già incapienti nel 2012) non fruiscono di alcun beneficio; ai livelli di reddito meno elevati i nuclei degli imprenditori registrano un maggior numero di situazioni di vantaggio fiscale rispetto a dipendenti e libero professionisti. Infine, soprattutto ai redditi medio-bassi, le famiglie bireddito 1 hanno talvolta benefici maggiori che quelle bireddito 2.

Ecco, tra gli altri, due casi particolari:

non sempre il vantaggio aumenta all'aumento dei figli: ad esempio, i nuclei dei dipendenti con quattro figli e con reddito familiare da 20.000 euro non hanno alcun beneficio, mentre si registrano vantaggi, allo stesso livello di reddito, per nuclei a numerosità familiare inferiore; similmente, i nuclei dei libero professionisti con quattro figli e con reddito familiare da 20.000 euro non hanno alcun beneficio, mentre ne hanno i medesimi nuclei fino a tre figli;
i liberi professionisti con quattro figli e con reddito familiare da 60.000 euro e di cui un coniuge guadagna i ¾ del reddito familiare complessivo (tipo bireddito 2) subiscono addirittura un lieve svantaggio fiscale rispetto alla situazione del 2012.
Ciò in quanto il coniuge a più basso reddito (15.000 euro), non incapiente nel 2012, si ritrova oggi ad essere parzialmente incapiente a seguito dell'aumento delle detrazioni; pertanto, alle condizioni poste a base della simulazione (passaggio dell'intera detrazione all'altro coniuge in caso di incapienza anche parziale) il beneficio effettivo risulta complessivamente minore di quello dell'anno precedente. In tal caso coppie come questa dovrebbero fare un attento lavoro di programmazione fiscale, rinunciando a trasferire l'intera detrazione al coniuge col più alto reddito e sfruttando anche solo parzialmente l'aumento delle detrazioni.

Ovviamente, nella realtà spesso coesistono - all'interno di ciascuna famiglia - redditi di natura diversa in virtù della differente attività professionale dei coniugi (es. impresa + dipendente), così come possono esistere una gran varietà di combinazioni percentuali nel contributo dei singoli coniugi alla produzione del reddito familiare complessivo (combinazioni comprese tra i due estremi delle famiglie monoreddito [100%-0%] e delle bireddito tipo 1 [50%-50%]), di fatto producendosi una moltitudine di casi variegati e diversi rispetto a quelli simulati, per i quali potrebbe occorrere un adeguato lavoro di tax planning – specie per i redditi meno elevati - al fine di sfruttare al meglio il beneficio delle nuove detrazioni.

________________________________________________________________________________

Note:

1 “...Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo...” (Tuir, art. 12, comma 1 lett. c). Previsione invariata rispetto al 2012.

2 “...La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli, l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo...” (Tuir, art. 12, comma 1 lett. c).

3 Ad esempio, nel caso di lavoro dipendente per dodici mesi e fino a 8.000 euro/annui sono sufficienti le sole detrazioni di cui all'art. 13 Tuir per azzerare l'Irpef.

4 Cfr. Tuir, art. 12, comma 1-bis. Se un coniuge non è a carico dell'altro è previsto, per ciascuno di essi, che “...Se l'ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.” (Istruzioni compilazione mod. 730/2013, pag. 14).

5 L'attuale sistema di tassazione separata dei redditi di marito e moglie è frutto della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1976, adottata per far cessare una disparità di trattamento, legata al c.d. “cumulo” dei redditi coniugali ai fini del calcolo Irpef. Sugli effetti di tale sentenza e sulle criticità che da essa sono scaturite esiste un vasto dibattito, a proposito del quale possiamo ricordare, senza pretesa di esaustività, alcuni lavori come DE MITA Enrico, La illegittimità costituzionale del c.d. “cumulo” , in Diritto e Pratica Tributaria, 1976-II, già in Corriere della Sera, 20 luglio 1976; FEDELE Andrea, “Possesso” di redditi, capacità contributiva ed incostituzionalità del cumulo, in Giurisprudenza Costituzionale, 1976-I; PERRONE Leonardo, Il cumulo dei redditi familiari: costituzionalmente illegittimo o soltanto iniquo?, in Giurisprudenza Costituzionale, 1976-I; GALLO Franco, Regime fiscale della famiglia e principio della capacità contributiva, in Rivista di Diritto finanziario e Scienza delle finanze, 1977-I; OLIVO Domenico jr., Breve analisi comparata del sistema attuale di tassazione dei redditi dei coniugi, in Nuova Rivista Tributaria, fascicolo 11, 1980; MERLINO Rolando, L'Irpef e la necessità di rimedi suggeriti dalla Corte Costituzionale per sanarne gli effetti distorsivi, in Bollettino Tributario di Informazioni, fascicolo 20, 1983; TOSI Loris, Considerazioni sul regime fiscale della famiglia: discriminazioni ai danni delle famiglie monoreddito, prospettive di riforma e problematiche di ordine costituzionale, in Rassegna Tributaria, 1988-I; PROTO Angela Maria, Riflessioni in tema di tassazione dei redditi del nucleo familiare, in Rivista di Diritto Tributario, 1991-I; VISCO Vincenzo, Razionalità ed effetti della proposta di introduzione del quoziente familiare, in Rivista di Diritto Tributario, 1991-I; MUSCOLINO Mario, Tassazione separata dei componenti della famiglia, in GT – Rivista di Giurisprudenza tributaria, fascicolo 10, 2004; PINO Carlo, La Cassazione nega lo “splitting” dei redditi familiari, in Corriere Tributario, n. 26, 2004; DECLICH Carlo – POLIN Veronica, Individuo e famiglia: quale fisco?, in Rivista di Diritto finanziario e Scienza delle finanze, 2007; MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, Libro Bianco. L'imposta sui redditi delle persone fisiche e il sostegno alle famiglie, supplemento n. 1 a Tributi, MEF – Ssef “E. Vanoni”, 2008; DI NICOLA Fernando, Tassazione e sostegno del reddito familiare: scenari di evoluzione per l'Italia, in Rivista Italiana degli Economisti, Anno XIV, n. 3, 2009.

6 Ciò ovviamente non vale per l'ulteriore detrazione di 1.200 euro nei casi di coniuge non a carico.


In Allegato la Tabella - Effetti delle nuove detrazioni per figli a carico – Legge di stabilità 2013

Alleghiamo la Tabella di Simulazione del vantaggio scaturente dalle nuove detrazioni per figli a carico.
Importi annuali.
Nuclei familiari a diversa composizione nonché diversa natura e livello reddituale.
Tipologia bireddito 1: reddito percepito dai coniugi al 50%;
tipologia bireddito 2: un coniuge percepisce ¾ del reddito complessivo.
Natura reddito: a) Dipendente: art. 49 c. 1 Tuir; b) Libero professionista: art. 53 c. 1 Tuir; c) Imprenditore: art. 55 c. 1 Tuir.

File allegati
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