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Società agricole: i chiarimenti dell’Agenzia sulle novità della Legge di Stabilità 2013
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Società agricole: i chiarimenti dell’Agenzia sulle novità della Legge di Stabilità 2013
Abrogata l’opzione per la determinazione del reddito su base catastale per le società agricole diverse dalla società semplice e ridotta l’aliquota per la rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario; Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013
A partire dal 1° gennaio 2013 le società agricole diverse dalla società semplice non possono esercitare l’opzione per la tassazione in base al reddito agrario, in quanto la facoltà prevista dalla Legge n. 296/2006 è stata abrogata dalla Legge n. 228/2012. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 12/E del 3.5.2013. Le opzioni esercitate prima del 3 maggio 2013 perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 (quindi dal 2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Rivalutazione redditi dominicale e agrario
La Circolare n. 12/E del 3.5.2013 chiarisce che l’ulteriore rivalutazione dei redditi dominicali e agrario del 15% scende al 5% per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali IAP). La novità ha effetto per il periodo 2013-2015, ma va considerata già a giugno per determinare l’acconto 2013. L’aliquota agevolata di rivalutazione del 5% trova applicazione “ai coltivatori diretti e agli IAP iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla proprietà del terreno”, quindi anche agli affittuari e ai conduttori.
Le rivalutazioni devono essere applicate sull’importo della rendita catastale rivalutato, ai sensi dell’articolo 3, co. 50, L. n. 662/1996, nella misura dell’80% per il reddito dominicale e nella misura del 70% per il reddito agrario.
L’amministrazione chiarisce, quindi, che per gli anni 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario devono essere determinati effettuando in sequenza le due rivalutazioni:
prima, la rivalutazione ai sensi dell’articolo 3, co. 50, L. n. 662/1996 nella misura dell’80% per il reddito dominicale e nella misura del 70% per il reddito agrario e poi,
sulla rendita rivalutata, la rivalutazione del 15 % per i redditi dominicale e agrario e la rivalutazione del 5% per i redditi dominicale e agrario rivenienti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Valga il seguente esempio.
[Solo gli amministratori hanno il permesso di visualizzare questa immagine]
A partire dal 1° gennaio 2013 le società agricole diverse dalla società semplice non possono esercitare l’opzione per la tassazione in base al reddito agrario, in quanto la facoltà prevista dalla Legge n. 296/2006 è stata abrogata dalla Legge n. 228/2012. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 12/E del 3.5.2013. Le opzioni esercitate prima del 3 maggio 2013 perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 (quindi dal 2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Rivalutazione redditi dominicale e agrario
La Circolare n. 12/E del 3.5.2013 chiarisce che l’ulteriore rivalutazione dei redditi dominicali e agrario del 15% scende al 5% per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali IAP). La novità ha effetto per il periodo 2013-2015, ma va considerata già a giugno per determinare l’acconto 2013. L’aliquota agevolata di rivalutazione del 5% trova applicazione “ai coltivatori diretti e agli IAP iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla proprietà del terreno”, quindi anche agli affittuari e ai conduttori.
Le rivalutazioni devono essere applicate sull’importo della rendita catastale rivalutato, ai sensi dell’articolo 3, co. 50, L. n. 662/1996, nella misura dell’80% per il reddito dominicale e nella misura del 70% per il reddito agrario.
L’amministrazione chiarisce, quindi, che per gli anni 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario devono essere determinati effettuando in sequenza le due rivalutazioni:
prima, la rivalutazione ai sensi dell’articolo 3, co. 50, L. n. 662/1996 nella misura dell’80% per il reddito dominicale e nella misura del 70% per il reddito agrario e poi,
sulla rendita rivalutata, la rivalutazione del 15 % per i redditi dominicale e agrario e la rivalutazione del 5% per i redditi dominicale e agrario rivenienti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
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