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La compilazione del modello 770 semplificato 2012 per i lavoratori inviati all’estero e per i frontalieri

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In corso La compilazione del modello 770 semplificato 2012 per i lavoratori inviati all’estero e per i frontalieri

Messaggio Da Antonio Mar Lug 17, 2012 1:07 pm

I datori di lavoro, stanno predisponendosi per la compilazione del modello 770, relativo alle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti nel corso dell’anno 2011.
Vorrei riprendere in questa sede, quanto evidenziato nei precedenti articoli e nello specifico gli adempimenti certificativi che il datore di lavoro dovrà affrontare nei confronti del personale inviato all’estero.
Anche in questo caso, dovremmo rifarci al concetto di residenza fiscale del lavoratore, a seconda che:
➢ Abbia mantenuto la propria residenza fiscale in Italia.
➢ Abbia trasferito all’estero il proprio centro di interessi, eleggendo nel Paese straniero, la propria residenza fiscale.
MANTENIMENTO DELLA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA.
Qualora il lavoratore abbia mantenuto la propria residenza fiscale in Italia, il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, dovrà applicare quanto contenuto nell’articolo 51 comma 8 bis del Testo unico delle imposte sui redditi, che disciplina il rapporto di lavoro prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. In questa ipotesi è previsto che per questi redditi, erogati ai lavoratori che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore ai 183 giorni, l’applicazione della tassazione avviene in base alle “retribuzioni convenzionali”, definite a gennaio di ogni anno dal Decreto Ministeriale emanato in base all’articolo 3 della legge 398/1987.
Nello Stato estero di destinazione, i medesimi redditi saranno assoggettati, in base al principio di territorialità, applicando la tassazione prevista nel loro ordinamento fiscale. Tutto ciò comporta un duplice assoggettamento: in Italia secondo l’articolo 51 comma 8 bis del Tuir, e nello Stato estero in base alle loro regole interne. Per evitare il duplice assoggettamento, per questi redditi è prevista dalla nostra legislazione italiana, l’attribuzione di un credito di imposta, regolato dall’articolo 165 del Testo unico .
PERDITA DELLA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA.
Nella ipotesi di perdita della residenza fiscale in Italia, il datore di lavoro non dovrà applicare la relativa imposta; se avesse comunque rilasciato facoltativamente il modello Cud, relativo ai redditi esentati ad imposizione in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, ebbene, in tale caso, egli dovrà indicare questi redditi nel campo 142 “REDDITI ESENTI”; e, nella sezione annotazioni del modello 770 si dovrà riportare il codice Aj.
COMPILAZIONE DELLA PARTE B DEL MODELLO 770/2012 SEMPLIFICATO.
Nei confronti di quei lavoratori rimasti residenti fiscalmente in Italia, il datore di lavoro deve indicare nel modello 770/2012 semplificato, al punto 1 della parte B, i redditi assoggettati ad imposizione fiscale, determinati sulle retribuzioni convenzionali, in base all’articolo 3 della legge 398/1987, per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 1,2,3 e 4 del TUIR.
Al punto 5, il sostituto d’imposta indicherà il totale delle ritenute d’acconto, che il sostituito dovrà esporre nella propria dichiarazione dei redditi. Le ritenute indicate in questo punto, devono essere esposte al netto delle detrazioni e del credito d’imposta, eventualmente riconosciuto per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, indicate al successivo punto 114.
CREDITO D’IMPOSATA PER LE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO A TITOLO DEFINITIVO
La normativa comunitaria, mediante i trattati internazionali, ha definito i criteri entro i quali i redditi di lavoro dipendente prodotti da un cittadino all’estero, possono essere esclusi dal regime di tassazione concorrente, e quando invece divengono soggetti all’imposizione nei due Paesi, determinando un credito di imposta.
La previsione contenuta all’articolo 15 del modello OCSE preso a base dai vari trattati internazionali, prevede:
- I redditi di lavoro dipendente sono imponibili solo nello Stato in cui è esercitata l’attività lavorativa, secondo la legislazione dello Stato; tuttavia in deroga a tale principio generale, l’articolo 2 prevede l’esenzione dello Stato in cui è svolta l’attività di lavoro dipendente e la tassazione nel solo Stato di residenza, se ricorrono congiuntamente le seguenti tre condizioni:
1. Il beneficiario soggiorna nello Stato in cui esercita l’attività di lavoro per un periodo o periodi che non oltrepassano i 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato.
2. Le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente nell’altro Stato.
3. L’onere della remunerazione non è sostenuta da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
In base ai principi sopra esposti, nella ipotesi di un lavoratore in regime di distacco, i propri redditi prodotti all’estero saranno imponibili solo in Italia a condizione che la permanenza all’estero non superi i 183 giorni all’anno, le remunerazioni siano pagate da o per conto di un datore non residente nell’altro Stato e che l’onere della remunerazione non sia sostenuta da una stabile organizzazione e da una base fissa che il datore ha nell’altro Stato.
Venendo meno anche uno solo dei tre requisiti, ad esempio il superamento del limite temporale, le imposte verranno versate sia in Italia (determinate sulle retribuzioni convenzionali) che all’estero, determinate in base alla normativa locale.
In quest’ultima ipotesi, per evitare la duplice imposizione, è prevista al lavoratore l’attribuzione di un credito di imposta, disciplinato dalla nostra legislazione interna.
Determinazione del credito d’imposta
È determinato secondo quanto previsto dall’articolo 165 del Tuir (comma 1 e comma 10)
Articolo 165 del Tuir comma 1 prevede: “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammessi in diminuzione.”
Per fruire del credito d’imposta è indispensabile che:
• Il reddito sia prodotto all’estero ed esista una doppia imposizione.
• Il reddito estero concorra alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente in Italia.
• Le imposte siano pagate all’estero a titolo definitivo.
Il credito d’imposta ammesso in deduzione in Italia inerente le imposte pagate all’estero può essere così espresso:
Retribuzione convenzionale
Credito d’imposta = ———————————– x imposta italiana
Reddito complessivo al
netto delle perdite pregresse
CREDITO DI IMPOSTA – COMPILAZIONE DELLA PARTE B DEL MODELLO 770/2012 SEMPLIFICATO.
Nel modello 770/2012 in versione semplificata, trovano la propria collocazione le informazioni sulla determinazione del credito di imposta, nei confronti dei lavoratori residenti in Italia che hanno versato le imposte, sia nel Paese di origine che in quello di destinazione.
Nel punto 114 deve essere indicato il credito d’imposta eventualmente riconosciuto in occasione delle operazioni di conguaglio per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.
Sull’importo evidenziato in questo punto, nelle annotazioni (cod. AQ) deve essere data distinta indicazione di tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del credito spettante. In particolare, con riferimento a ciascuno Stato estero e a ciascuna annualità in cui il reddito prodotto all’estero è stato assoggettato a tassazione in Italia, devono essere indicati:
• L’anno d’imposta in cui è stato percepito il reddito all’estero (ad esempio se il reddito è stato percepito nel 2011 indicare “2011”);
• Il reddito prodotto all’estero;
• L’imposta pagata all’estero resasi definitiva;
• Il reddito complessivo tassato in Italia;
• L’imposta lorda italiana;
• L’imposta netta all’anno in cui è stato percepito il reddito all’estero.
Preciso che, ai sensi dell’art. 165, comma 10 del TUIR, se il reddito prodotto all’estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (es. reddito determinato a norma del comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR), anche l’imposta pagata all’estero, da riportare nelle annotazioni (cod. AQ), è quella ridotta in misura corrispondente.
In tal caso, nelle annotazioni il sostituto dovrà informare il contribuente che l’imposta estera definitiva evidenziata è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero assoggettato a tassazione in Italia e il reddito estero effettivamente percepito.
Con riferimento al credito d’imposta, evidenziato nei punti 114, 115, 116 e 117, devono essere rispettivamente indicati, per ciascuno Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto:
• L’anno di percezione del reddito estero;
• Il reddito prodotto all’estero;
• L’imposta pagata all’estero resasi definitiva.
LAVORATORI FRONTALIERI
Ai fini fiscali, il Ministero delle finanze ha voluto tracciare la figura del lavoratore frontaliero indicandone le caratteristiche: quei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero (zone di frontiera o paesi limitrofi) per svolgere la prestazione di lavoro. Non rientrano in tale previsione le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch’essi residenti in Italia che, in forza di uno specifico contratto che prevede l’esecuzione della prestazione all’estero in via continuata e come oggetto esclusivo del rapporto, previa sistemazione nel ruolo estero, soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni. Per questi ultimi lavoratori si applica la tassazione prevista dall’articolo 51 comma 8 bis del Tuir.
I redditi derivanti da lavoro dipendente, prestato all’estero in zone di frontiera, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, concorrono a formare il reddito complessivo, per l’importo eccedente 8.000 euro. (Franchigia ridotta a € 6700,00 dal 2012).
Qualora esistessero delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, le eventuali disposizioni ivi previste, si sostituiscono alla nostra legislazione interna. Cito a questo proposito le Convenzioni stipulate con Austria e Francia, dove l’articolo 15 prevede che il reddito percepito per tali prestazioni, sia tassato solo nello Stato di residenza del lavoratore.
Nel modello 770_2012 (semplificato), parte B campo 1, dovranno essere indicati i compensi corrisposti al netto di € 8.000,00 che sarà indicato nelle annotazioni con il codice AE.

Fonte: Fiscoetasse.com
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