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I contratti intermittenti o a chiamata stipulati entro il 17 luglio 2012 avranno validità sino al 17 luglio 2013
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I contratti intermittenti o a chiamata stipulati entro il 17 luglio 2012 avranno validità sino al 17 luglio 2013
Bisogna agire subito ed “attrezzarsi” con le “legittime contromisure” entro e non oltre il 17 luglio 2012 !
L’ennesima riforma sul lavoro ha ridotto le fattispecie di contratti di lavoro intermittente o a chiamata, in precedenza previste. Tale nuova riforma, che entra in vigore il 18 luglio 2012, prevede però una disciplina transitoria, cioè: i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge, che non siano compatibili con le nuove norme, cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi da tale data.
Pertanto, come specificato nella presente mini guida, sino al 17 luglio 2012 e con validità sino al 17 luglio 2013 – per ora, fatte salve le modifiche già preannunciate -, sulla base della normativa previgente la nuova riforma, è ancora possibile, utilizzare la vecchia normativa, ancora in vigore, per:
- stipulare ex novo contratti di lavoro a chiamata;
- ovvero, rinnovare, prorogare, integrare, quelli esistenti ed in scadenza.
Si rammenta che il contratto di lavoro intermittente è stato introdotto con la c.d. “Riforma Biagi” nel 2003 da una maggioranza di centro-destra ed ha conosciuto nel corso degli anni alterne fortune, al variare delle maggioranze politiche. Infatti, la disciplina sul lavoro intermittente è stata dapprima abrogata con decorrenza 1° gennaio 2008, da una maggioranza di centro-sinistra, per essere poi pienamente ripristinata nello stesso anno da una maggioranza di centro-destra. Si ricorda, altresì, che il Ministero del Lavoro, a fronte della cancellazione del lavoro intermittente operata con la legge n. 247/2007, sostenne, in coerenza con il principio contenuto nelle disposizioni preliminari al codice civile (“la legge dispone solo per l’avvenire”), la sopravvivenza, fino a scadenza (se a tempo determinato) o la prosecuzione (fino alla fine naturale se a tempo indeterminato) dei contratti a chiamata stipulati entro il 31 dicembre 2007.
Quanto sinteticamente rammentato può far ritenere che la nuova riforma potrebbe subire dopo le elezioni previste nella primavera del 2013 (salvo anticipazioni) ulteriori modifiche e/o “ripristini” in funzione della nuova maggioranza politica che sarà eletta.
Ne scaturisce l’opportunità/utilità per le imprese ed i lavoratori di utilizzare legittimamente la predetta “finestra temporaneamente aperta” – almeno per un anno, per ora – per continuare ad utilizzare le fattispecie più ampie di contratti previste precedentemente la nuova riforma (che saranno abolite soltanto dal 18 luglio 2012).
Fonte: Fiscoetasse.com
L’ennesima riforma sul lavoro ha ridotto le fattispecie di contratti di lavoro intermittente o a chiamata, in precedenza previste. Tale nuova riforma, che entra in vigore il 18 luglio 2012, prevede però una disciplina transitoria, cioè: i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge, che non siano compatibili con le nuove norme, cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi da tale data.
Pertanto, come specificato nella presente mini guida, sino al 17 luglio 2012 e con validità sino al 17 luglio 2013 – per ora, fatte salve le modifiche già preannunciate -, sulla base della normativa previgente la nuova riforma, è ancora possibile, utilizzare la vecchia normativa, ancora in vigore, per:
- stipulare ex novo contratti di lavoro a chiamata;
- ovvero, rinnovare, prorogare, integrare, quelli esistenti ed in scadenza.
Si rammenta che il contratto di lavoro intermittente è stato introdotto con la c.d. “Riforma Biagi” nel 2003 da una maggioranza di centro-destra ed ha conosciuto nel corso degli anni alterne fortune, al variare delle maggioranze politiche. Infatti, la disciplina sul lavoro intermittente è stata dapprima abrogata con decorrenza 1° gennaio 2008, da una maggioranza di centro-sinistra, per essere poi pienamente ripristinata nello stesso anno da una maggioranza di centro-destra. Si ricorda, altresì, che il Ministero del Lavoro, a fronte della cancellazione del lavoro intermittente operata con la legge n. 247/2007, sostenne, in coerenza con il principio contenuto nelle disposizioni preliminari al codice civile (“la legge dispone solo per l’avvenire”), la sopravvivenza, fino a scadenza (se a tempo determinato) o la prosecuzione (fino alla fine naturale se a tempo indeterminato) dei contratti a chiamata stipulati entro il 31 dicembre 2007.
Quanto sinteticamente rammentato può far ritenere che la nuova riforma potrebbe subire dopo le elezioni previste nella primavera del 2013 (salvo anticipazioni) ulteriori modifiche e/o “ripristini” in funzione della nuova maggioranza politica che sarà eletta.
Ne scaturisce l’opportunità/utilità per le imprese ed i lavoratori di utilizzare legittimamente la predetta “finestra temporaneamente aperta” – almeno per un anno, per ora – per continuare ad utilizzare le fattispecie più ampie di contratti previste precedentemente la nuova riforma (che saranno abolite soltanto dal 18 luglio 2012).
Fonte: Fiscoetasse.com
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