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Riforma Fornero: i nuovi oneri contributivi e fiscali
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Riforma Fornero: i nuovi oneri contributivi e fiscali
La riforma del Lavoro è Legge.
Con il si definitivo alle nuove regole sul mondo del lavoro, dato dalla Camera il 25/6 scorso, sono entrati in vigore anche i gravami contributivi e fiscali, previsti dal prossimo anno per imprese e lavoratori.
Partendo dal capitolo previdenziale, dopo gli aumenti varati a dicembre col “Salva Italia”, ad essere penalizzata dal 2013 saranno ancora gli iscritti alla Gestione separata Inps, di cui alla l. 335/1995 ed i lavoratori autonomi agricoli. Infatti i primi, vedranno progressivamente lievitare entro il 2018, la propria percentuale contributiva e la parallela aliquota di computo delle prestazioni previdenziali dall’attuale 27% al 33% e dal 18% al 24%, nel caso di iscritti o percettori di altra forma pensionistica obbligatoria (cui va sommato lo 0,72% per il finanziamento delle tutele economiche in caso di malattia, maternità e dell’ANF).
La disposizione, voluta per disincentivare il ricorso all’uso dei contratti atipici (associati in partecipazione, co.co.pro., ecc.) in favore dell’apprendistato e del contratto a tempo indeterminato, se di dubbia efficacia, avrà di certo l’effetto di danneggiare tutti i professionisti “senza cassa”, cui non è stato concesso di poter ritoccare al rialzo anche la rivalsa di cui all’art. 2 c. 26 della legge citata, rimasta invariata al 4%.
Venendo ai lavoratori autonomi agricoli invece, anche gli Imprenditori Agricoli Professionali saranno chiamati a rivedere il proprio esborso contributivo dall’anno venturo, a causa dell’allineamento alle disposizioni generali sancite dal D.l. 201/2011, da cui erano inizialmente esclusi.
Altro passaggio del testo in commento, di impatto certo ostico per le tasche delle imprese sarà il co-finanziamento obbligatorio dell’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), il nuovo sistema di tutela studiato dal M.L.P.S., per sostituire mobilità, disoccupazione non agricola ordinaria e ridotta, nonché quella speciale edile.
Dal 2013, le nuove aliquote saranno pari all’1,3% dell’imponibile previdenziale per ogni rapporto a tempo indeterminato, più un addizionale dell’1,4% per ogni contratto determinato. In più, sarà dovuto un ulteriore obolo, equivalente a quello attuale per l’indennità di mobilità, sempre a carico del datore di lavoro, in tutti i casi di risoluzione contrattuale con dipendenti a tempo indeterminato, diverse dalle dimissioni volontarie.
In ultimo, per garantire piena operatività finanziaria alla riforma, dal prossimo periodo di imposta saranno anche limate alcune deduzioni forfettarie contenute del T.U.I.R., quali:
- la deduzione delle spese per mezzi di trasporto ad uso promiscuo delle imprese, che passerà dal 40% al 27,5%;
- l’analogo abbattimento previsto per i mezzi concessi ai dipendenti per il maggior periodo di imposta, che scenderà dal 90% al 70%;
- la quota forfettaria di riduzione del canone di affitto imponibile per le locazioni soggette ad Irpef, diminuita al 5% dall’odierno 15%.
Concludendo, la riforma, seguendo una prassi già vista, sembra più improntata ad esigenze di cassa da colmare nel breve periodo piuttosto che a produrre politiche occupazionali di ampio raggio negli anni a venire.
Fonte: Fiscoetasse.com
Con il si definitivo alle nuove regole sul mondo del lavoro, dato dalla Camera il 25/6 scorso, sono entrati in vigore anche i gravami contributivi e fiscali, previsti dal prossimo anno per imprese e lavoratori.
Partendo dal capitolo previdenziale, dopo gli aumenti varati a dicembre col “Salva Italia”, ad essere penalizzata dal 2013 saranno ancora gli iscritti alla Gestione separata Inps, di cui alla l. 335/1995 ed i lavoratori autonomi agricoli. Infatti i primi, vedranno progressivamente lievitare entro il 2018, la propria percentuale contributiva e la parallela aliquota di computo delle prestazioni previdenziali dall’attuale 27% al 33% e dal 18% al 24%, nel caso di iscritti o percettori di altra forma pensionistica obbligatoria (cui va sommato lo 0,72% per il finanziamento delle tutele economiche in caso di malattia, maternità e dell’ANF).
La disposizione, voluta per disincentivare il ricorso all’uso dei contratti atipici (associati in partecipazione, co.co.pro., ecc.) in favore dell’apprendistato e del contratto a tempo indeterminato, se di dubbia efficacia, avrà di certo l’effetto di danneggiare tutti i professionisti “senza cassa”, cui non è stato concesso di poter ritoccare al rialzo anche la rivalsa di cui all’art. 2 c. 26 della legge citata, rimasta invariata al 4%.
Venendo ai lavoratori autonomi agricoli invece, anche gli Imprenditori Agricoli Professionali saranno chiamati a rivedere il proprio esborso contributivo dall’anno venturo, a causa dell’allineamento alle disposizioni generali sancite dal D.l. 201/2011, da cui erano inizialmente esclusi.
Altro passaggio del testo in commento, di impatto certo ostico per le tasche delle imprese sarà il co-finanziamento obbligatorio dell’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), il nuovo sistema di tutela studiato dal M.L.P.S., per sostituire mobilità, disoccupazione non agricola ordinaria e ridotta, nonché quella speciale edile.
Dal 2013, le nuove aliquote saranno pari all’1,3% dell’imponibile previdenziale per ogni rapporto a tempo indeterminato, più un addizionale dell’1,4% per ogni contratto determinato. In più, sarà dovuto un ulteriore obolo, equivalente a quello attuale per l’indennità di mobilità, sempre a carico del datore di lavoro, in tutti i casi di risoluzione contrattuale con dipendenti a tempo indeterminato, diverse dalle dimissioni volontarie.
In ultimo, per garantire piena operatività finanziaria alla riforma, dal prossimo periodo di imposta saranno anche limate alcune deduzioni forfettarie contenute del T.U.I.R., quali:
- la deduzione delle spese per mezzi di trasporto ad uso promiscuo delle imprese, che passerà dal 40% al 27,5%;
- l’analogo abbattimento previsto per i mezzi concessi ai dipendenti per il maggior periodo di imposta, che scenderà dal 90% al 70%;
- la quota forfettaria di riduzione del canone di affitto imponibile per le locazioni soggette ad Irpef, diminuita al 5% dall’odierno 15%.
Concludendo, la riforma, seguendo una prassi già vista, sembra più improntata ad esigenze di cassa da colmare nel breve periodo piuttosto che a produrre politiche occupazionali di ampio raggio negli anni a venire.
Fonte: Fiscoetasse.com
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